Le norme vigenti assegnano al Dirigente Scolastico l’obbligo di vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo scolastico per i minori di età compresa fra i 6 e i 16 anni. L’assenza dell’alunno, senza adeguate giustificazioni, determina pertanto un obbligo di attivazione che ricade in capo al Dirigente. E’ evidente altresì che solo una segnalazione tempestiva offre la possibilità di mettere in atto procedure efficaci al fine di far rientrare il minore nel percorso scolastico.
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Pubblicato: 11 Novembre 2024 - Revisione: 11 Novembre 2024
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