Si rammenta che, il ricorso all’entrata posticipata e all’uscita anticipata dalle lezioni dei singoli alunni, in casi eccezionali, per improrogabili necessità di tipo familiare e per motivi di salute, può essere esercitato esclusivamente dal genitore esercitante la patria potestà sull’alunno o genitore o delegato che sia stato espressamente e preventivamente autorizzato dalla famiglia e che abbia depositato all’inizio dell’anno scolastico la firma a scuola.
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Pubblicato: 29 Settembre 2025 - Revisione: 12 Ottobre 2025
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