Si informano i Signori docenti che il testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione, legge 297/1994, Titolo I, Sezione I, all’art. 508 sulle incompatibilità, fa presente che non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Il comma 2 dello stesso articolo impone al docente, che decidesse di fornire lezioni private a studenti di altre scuole, rispetto a quella di servizio, di informare di tali attività private il proprio Dirigente Scolastico. Il docente che impartisce lezioni private è tenuto inoltre a comunicare anche il nome degli allievi e la loro provenienza. Il Dirigente Scolastico può, come è scritto nel comma 3, vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di istituto.
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Pubblicato: 30 Ottobre 2025 - Revisione: 30 Ottobre 2025
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