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La stampa di questo contenuto dal sito web non costituisce copia autentica.

L'efficacia probatoria del documento informatico è disposto dell'art. 21 del CAD: "1. Il documento informatico, cui è a pposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualit&agrav; sicurezza, integrità e immodificabilità ... [...]"

La validità del documento sul sito web è garantito dal certificato crittografico di firma presente in tutte le pagine web. Ogni volta che avviene una conversione di forma (esportazione, stampa della pagina, copia del testo, ecc) il documento risultate non è più firmato, quindi, tutte le copie perdono ogni validità legale.

Le copie non hanno alcun carattere di ufficialità o validità legale, per diffondere informazioni pubblicate sul sito web si può procedere in due modi:

  1. diffondere e/o memorizzare l'url del contenuto che si intende salvare;
  2. un notaio può rilasciare la copia conforme di una pagina web, infatti, tale operazione deve essere adattata alla tipica attività notarile di rilasci o di copie, individuando gli elementi caratterizzanti tale tipologia di documento informatico dal punto di vista della sua realtà fenomenica.

Accesso civico

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo all’Autorità di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza (Dirigente Scolastico), anche mediante compilazione di apposito modulo disponibile all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” presente in questa pagina in calce a questo testo.

La pagina e il modulo per l’accesso civico saranno collocati nella sezione “Amministrazione Trasparente” > Altri Contenuti > Accesso Civico.

Le funzioni relative all’accesso civico non potranno essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altri.

Nel caso in cui il RT non ottemperi alla richiesta, il titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 5, co. 4, è individuato nel dirigente dell’ambito territoriale.

Nei casi in cui il Responsabile della Trasparenza, constati l’omissione della pubblicazione di documenti, informazioni o dati, prevista per legge, provvederà tempestivamente a disporre la pubblicazione nel sito, del documento, dell'informazione o del dato richiesto.

La pubblicazione va effettuata entro trenta giorni dalla richiesta di accesso civico e va comunicata al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Se il documento, l'informazione o il dato risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il responsabile della trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 241/1990, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede come descritto in precedenza.

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle norme sul processo amministrativo (d.lgs. 104/2010, così come modificato dal d.lgs. n. 33/2013) a cui si fa espresso rinvio.

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