I tribunali del lavoro sono stati molto spesso impegnati a dirimere alcune controversie legate alla monetizzazione delle ferie non godute da parte del personale docente con contratto a tempo determinato. In relazione a questo aspetto, vi sono alcune sentenze significative e alcune note esplicative da parte del Ministero.
In buona sostanza, la giurisprudenza consolidata suggerisce che il docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita.
Tali ferie, unitamente alle festività soppresse, devono essere fruite durante le sospensioni dell’attività didattica, come previsto dai calendari regionali.
Qualora la durata del contratto non consenta la fruizione delle ferie, il lavoratore ha diritto a una indennità economica da calcolarsi sulla base della differenza tra i giorni maturati e quelli teoricamente fruibili.
Alla luce di quanto finora detto, si invita il personale a tempo determinato a fruire delle ferie maturate, in particolar modo, nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale e Pasqua, ponti e festività, elezioni, periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno in assenza di attività didattiche programmate) e si sottolinea che detto personale, in mancanza di formale richiesta volontaria di fruizione delle ferie, perderà il diritto dell’indennità sostitutiva.
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Pubblicato: 3 Novembre 2026 - Revisione: 3 Novembre 2026
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