Rosarno, 09/01/2026
Circolare n. 108
Ai docenti
Ai genitori degli alunni
I.C. Marvasi –Vizzone
Al sito web
p.c. al D.S.G.A.
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2026/2027
Si informano le SS.LL. che in base a quanto indicato nella Nota del MIM prot. n. 0100847 del 17/12/2025, le date per la presentazione delle domande di iscrizione al primo anno presso gli istituti di istruzione sono stabilite dal 13 gennaio 2026 e fino al 14 febbraio 2026.
Per favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, è stata messa a disposizione la Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it), all’interno della quale è presente il punto di accesso alle iscrizioni on line, con tutte le informazioni utili per la procedura, raggiungibile a partire dalla voce di menu “Iscrizioni” posta all’interno della sezione “Orientamento”.
Sono altresì presenti specifiche sezioni per accompagnare le famiglie e gli studenti della scuola secondaria di primo grado nella scelta del percorso formativo e professionale successivo (“Il tuo percorso”) in relazione alle competenze e aspirazioni (“E-Portfolio” e “Docente tutor”), nonché all’offerta formativa (“Guida alla scelta”) e agli sbocchi professionali del territorio di riferimento (“Statistiche su istruzione e lavoro”).
Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del giorno 14 febbraio 2026.
Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al sistema di iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica, sezione “Orientamento” (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni), utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronicIDentification Authentication and Signature).
All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto.
Si ricorda che il sistema di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente.
Successivamente, in fase della finalizzazione delle iscrizioni, nel caso in cui la scuola di destinazione abbia messo a disposizione, nell’area “ComUnica” della Piattaforma Unica, i documenti relativi al patto di corresponsabilità, alle autorizzazioni all’uscita anticipata e/o alle deleghe al ritiro all’uscita, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno trasmettere le informazioni richieste dalla scuola direttamente in piattaforma, accedendo con il proprio profilo.
Sono escluse dalla modalità telematica e, pertanto, le relative domande vanno presentate in modalità cartacea direttamente all’istituzione scolastica, le iscrizioni relativealle sezioni della scuola dell’infanzia.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
individuano la scuola d’interesse tramite il servizio “Scuola in Chiaro” presente sulla Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it). Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all’interno del servizio “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale;
accedono all’area riservata della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronicIDentification Authentication and Signature);
compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026;
inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 14 febbraio 2026;
dopo la conferma dell’accettazione della domanda di iscrizione procedono, prima dell’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, all’inoltro della documentazione richiesta da scuola, anche per il tramite della sezione di gestione documentale “ComUnica” presente all’interno della Piattaforma Unica, se utilizzata dalla scuola;
tra il 25 maggio e il 30 giugno 2026 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità successivamente fornite..
Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-ter e 337- quaterdel Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale.
La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Si rammentano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Si evidenzia, infine, come la legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, abbia introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell’obbligo di istruzione, prevedendo sanzioni fino alla reclusione per i responsabili dell'adempimento che non vi provvedano.
Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia
Per l’anno scolastico 2026/2027 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare in modalità cartacea all’istituzione scolastica prescelta dall’13 gennaio al 14 febbraio 2026, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla circolare.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1, specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 - bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.
Ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 89/2009 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2026/2027 entro il 31 dicembre 2026).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2027. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2027.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2026.
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89:
alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano, dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026, attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni).
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria, in quanto soggetti all’obbligo di istruzione, i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2026;
possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2026 ed entro il 30 aprile 2027. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2027.
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2027, è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.
La legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto nella scuola primaria l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti specialisti, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 per le classi quarta e quinta, si precisa che tale insegnamento viene impartito in un orario (quantificato in non più di due ore settimanali) aggiuntivo rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal D.P.R. n. 89/2009.
Si informa quindi che l’orario settimanale prescelto al momento dell’iscrizione alla classe 1^ aumenterà fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^.
Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.
Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023” (prot. n. 5 del 28.03.2023), nonché all’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per il plesso Carretta vi è la possibilità di avviare il tempo pieno di 40 h ore settimanale (tempo pieno), comprensive del tempo dedicato alla mensa, in cui sono obbligatori i rientri pomeridiani nel corso dei quali si effettueranno attività laboratoriali, nei limiti della dotazione organica complessiva autorizzata nell’ambito dell’organico dell’autonomia e in presenza di servizi e strutture idonee, previa dichiarazione del Comune,a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane, compresa la mensa.
Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026.
Nei percorsi a indirizzo musicale, presente nel plesso di scuola secondaria di I grado di San Ferdinando, le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica, musica d’insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale.
All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così definito: 30 ore, oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato) in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.
Nei percorsi a indirizzo musicale le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica, musica d’insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale.
Per esprimere la preferenza per i percorsi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Come previsto dall’articolo 5, comma 2, del citato decreto interministeriale 176/2022, le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale e pubblicano gli esiti, di norma, entro il 14 febbraio 2026 o, al massimo, entro i quindici giorni successivi, sia al fine di ripartire gli alunni nelle specifiche specialità strumentali, sia al fine di consentire alle famiglie, nel caso di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola non oltre i quindici giorni dopo tale data.
Istruzione parentale
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale come modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione provvedendo essi stessi all’istruzione dei minori o tramite persona da loro delegata, devono attenersi, per ogni anno scolastico di riferimento, ad una serie di adempimenti per non incorrere nelle sanzioni previste dalla norma:
entro il termine stabilito annualmente (14 febbraio 2026) per la presentazione delle domande di iscrizione i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono congiuntamente presentare al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza (secondo le modalità indicate nelle Linee guida per l’istruzione parentale emanate da questo Ministero e trasmesse con Nota prot. n. 6640 del 17 dicembre 2025) una comunicazione preventiva, in forma cartacea, a cui devono essere allegati:
la dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all’istruzione dei propri figli;
il progetto didattico-educativo di massima che si intende far seguire al minore in corso d’anno, predisposto in maniera coerente con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo, fermo restando che il progetto didattico-educativo effettivamente svolto e sulla base del quale verranno predisposte le prove d’esame sarà presentato unitamente alla domanda di iscrizione agli esami di idoneità.
solo in casi eccezionali, in caso di ritiro dalla frequenza in corso d’anno scolastico da parte di uno studente già iscritto ad una scuola statale o paritaria, la famiglia può presentare contestualmente alla comunicazione di ritiro dalla frequenza scolastica anche la comunicazione di avvio di istruzione parentale con gli allegati previsti;
la comunicazione preventiva, comprensiva degli allegati previsti, deve essere rinnovata nei termini previsti, ossia entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione, per ogni anno scolastico per cui ci si intenda avvalere dell’istruzione parentale, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento per l’idoneità alle classi del primo ciclo di istruzione e, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, entro il termine fissato dalle singole scuole per l’idoneità alle classi seconda e terza del secondo ciclo di istruzione i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare la domanda di iscrizione all’esame di idoneità presso una istituzione scolastica statale o paritaria, che può anche essere diversa rispetto alla scuola a cui è stata presentata la comunicazione preventiva. In quest’ultimo caso i genitori, responsabili dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, devono dare comunicazione alla scuola vigilante in merito alla scuola prescelta come sede d’esame, per gli opportuni raccordi ai fini della verifica dell’assolvimento. Alla domanda deve essere allegato il progetto didattico-educativo (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) svolto nel corso dell’anno, sulla base del quale la commissione predispone le prove d’esame. Al riguardo, si ritiene preferibile che la scelta della scuola presso cui svolgere l’esame di idoneità ricada sulla scuola vigilante, in quanto ha ricevuto il progetto educativo-didattico (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) di massima al momento della presentazione della comunicazione preventiva e ha avuto la possibilità di proporre eventuali regolazioni al fine di renderlo coerente con le Indicazioni per il curricolo per il primo ciclo di istruzione e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione;
nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, entro il 20 marzo i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare per conto dei propri figli domanda di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, anche per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.
Obbligo di istruzione - Modalità e verifica dell’assolvimento
L’obbligo decennale di istruzione, di cui all’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:
frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
sottoscrizione e successivo adempimento a partire dal quindicesimo anno di età di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’articolo 43, d.lgs. 15 giungo 2015 n. 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all’istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, attuativo dell’articolo 46. Comma 1,d.lgs. 15 giungo 2015 n. 81.
Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizo dell’anno scolastico 2026/2027 sono effettuate attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/orientamento/iscrizioni) dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno dei percorsi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 e legge 27 dicembre 2023, n. 206 e decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2024, n. 222), degli istituti tecnici e degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61).
Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio di orientamento” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema di iscrizioni on line comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Il sistema di iscrizioni on line comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. Tutte le notifiche relative all’iter della domanda sono inoltre disponibili anche sull’app IO.
Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto dell’Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale nell’individuazione di un’istituzione scolastica alternativa in grado di accogliere lo studente, tenendo, ove possibile, in considerazione il percorso prescelto.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno richiedere su base volontaria, compilando l’apposito campo del modello di iscrizione on line, l’emissione di “IoStudio – la carta dello studente”, una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte a garantire e supportare il diritto allo studio dello studente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 292 del 30 settembre 2021.
Trasferimento di iscrizione
Le istituzioni scolastiche, nei limiti dei posti disponibili, rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore. Per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica e prima dell’inizio, ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altra istituzione scolastica, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione sia a quello della scuola di destinazione e viene accolta in relazione alla disponibilità di posti.
Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, ovvero, qualora non disponibile, il profilo dinamico funzionale, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti all’autonomia e alla comunicazione a carico della Regione o dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2026/2027, all’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Solo per gli alunni che non si sono presentati agli esami conclusivi del primo ciclo è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2025/2026, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Gli alunni con disabilità ultradiciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226).
Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Al riguardo, rinviando alle previsioni di cui alla nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2 e all’art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, si evidenzia la necessità di prestare particolare cura alla programmazione del flusso delle iscrizioni con azioni concordate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali al fine di garantire un’equa distribuzione della popolazione scolastica e di prevenire anomale e non giustificate concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso istituto scolastico.
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.
Alunni/studenti che sono stati adottati
La procedura di iscrizioni on line si applica anche agli alunni/studenti adottati. In caso di adozione internazionale, qualora l’iscrizione avvenga in una fase in cui l’iter burocratico non sia ancora stato completato e la famiglia sia ancora priva del codice fiscale del minore o della documentazione definitiva, è possibile creare un “codice provvisorio”, che verrà sostituito dall’istituzione scolastica sul portale SIDI non appena la famiglia presenterà i documenti atti a certificare l’adozione avvenuta all’Estero (Commissione Adozioni Internazionali CAI Tribunale per i Minorenni).
In caso di adozione nazionale con collocamento provvisorio preadottivo, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria della scuola. Anche in questo caso è opportuna la creazione di un codice fiscale provvisorio per garantire la necessaria riservatezza sui dati anagrafici di origine.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line, ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (scuola dell’infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B che si allega.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità della pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 25 maggio al 30 giungo 2026 utilizzazno le credenziali SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (ElettronicIdentification Authentication and Signature).
Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:
attività didattiche e formative
attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Si forniscono i codici meccanografici dei diversi plessi dell’Istituto:
Scuola Secondaria 1° Grado “M. Vizzone” | RCMM825016 |
Scuola Primaria Marvasi Rosarno | RCEE825039 |
Scuola Primaria Bosco Rosarno | RCEE825028 |
Scuola Primaria “G. Carretta” San Ferdinando | RCEE825017 |
Scuola dell’Infanzia via Elena, 5 Rosarno | RCAA825045 |
Scuola dell’Infanzia via Convento, 23 Rosarno | RCAA825023 |
Scuola dell’Infanzia Bosco Rosarno | RCAA825034 |
Scuola dell’Infanzia “L. Figliuzzi” San Ferdinando | RCAA825012 |
Gli Uffici di segreteria offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica, ricevendo nei seguenti orari:
ogni mattina dalle ore 9:30 alle ore 13:00
pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14:30 alle 17:00.
E’ possibile anche telefonare per eventuali chiarimenti al numero 0966 773550, sempre negli orari:
ogni mattina dalle ore 9:30 alle ore 13:00
pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14:30 alle 17:00..
Si allegano:
Nota del MIM prot. n. 0100847 del 17/12/2025
- ALLEGATO SCHEDA A DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ALLEGATO SCHEDA B Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
IlDirigenteScolastico
Prof.ssa Daniela Quattrone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.
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Metadata
Pubblicato: 10 Gennaio 2026 - Revisione: 13 Gennaio 2026
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