Descrizione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA E CONSIDERATA la necessità di applicare in modo efficace i principi dettati dal D.lgs. 81/08 e s.m.i in merito all’individuazione delle figure che devono assumere, in materia di tutela della salute e di sicurezza, le funzioni e le responsabilità di preposto;
RILEVATO inoltre che, l’applicazione di consolidata giurisprudenza, il D.lgs. 81/08 e s.m.i: richiama, con l’art. 299 “Esercizio di fatto dei poteri direttivi” il “Principio di effettività” secondo il quale le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti;
DATO ATTO con riguardo alla complessità dell’Organizzazione, dell’impossibilità per i soggetti qualificati, essenzialmente per il Dirigente scolastico, di soddisfare personalmente tutti gli obblighi derivanti dalla legge e quindi, della necessità di procedere ad una ripartizione e/o trasferimento di funzioni ad altri soggetti non necessariamente collocati ai vertici della gerarchia organizzativa;
TENUTO CONTO dei titoli in possesso dei lavoratori di seguito nominati;
NOMINA
quali figure sensibili e preposti incaricati al coordinamento di tutte le misure da attuare per la sicurezza di alunni e personale scolastico, secondo quanto previsto dall’ art. 2 e art. 19 del D.Lgs 81/2008, i dipendenti per come illustrato nel decreto allegato.
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Pubblicato: 9 Ottobre 2026 - Revisione: 9 Ottobre 2026
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