Avvertenze stampa
Avvertenza!
La stampa di questo contenuto dal sito web non costituisce copia autentica.
L'efficacia probatoria del documento informatico è disposto dell'art. 21 del CAD: "1. Il documento informatico, cui è a pposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualit&agrav; sicurezza, integrità e immodificabilità ... [...]"
La validità del documento sul sito web è garantito dal certificato crittografico di firma presente in tutte le pagine web. Ogni volta che avviene una conversione di forma (esportazione, stampa della pagina, copia del testo, ecc) il documento risultate non è più firmato, quindi, tutte le copie perdono ogni validità legale.
Le copie non hanno alcun carattere di ufficialità o validità legale, per diffondere informazioni pubblicate sul sito web si può procedere in due modi:
- diffondere e/o memorizzare l'url del contenuto che si intende salvare;
- un notaio può rilasciare la copia conforme di una pagina web, infatti, tale operazione deve essere adattata alla tipica attività notarile di rilasci o di copie, individuando gli elementi caratterizzanti tale tipologia di documento informatico dal punto di vista della sua realtà fenomenica.
Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione; Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009); Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009); Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
La Civit, nella seduta del 21 febbraio 2013, ha confermato che nell'ambito del sistema scolastico, ai sensi dell’art. 74, c. 4, del d. lgs. n. 150/2009, è esclusa la costituzione degli OIV.