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L'efficacia probatoria del documento informatico è disposto dell'art. 21 del CAD: "1. Il documento informatico, cui è a pposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualit&agrav; sicurezza, integrità e immodificabilità ... [...]"

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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Il nuovo Codice dei Contratti e degli appalti: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche ecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 90/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016).

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