Avvertenze stampa
Avvertenza!
La stampa di questo contenuto dal sito web non costituisce copia autentica.
L'efficacia probatoria del documento informatico è disposto dell'art. 21 del CAD: "1. Il documento informatico, cui è a pposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualit&agrav; sicurezza, integrità e immodificabilità ... [...]"
La validità del documento sul sito web è garantito dal certificato crittografico di firma presente in tutte le pagine web. Ogni volta che avviene una conversione di forma (esportazione, stampa della pagina, copia del testo, ecc) il documento risultate non è più firmato, quindi, tutte le copie perdono ogni validità legale.
Le copie non hanno alcun carattere di ufficialità o validità legale, per diffondere informazioni pubblicate sul sito web si può procedere in due modi:
- diffondere e/o memorizzare l'url del contenuto che si intende salvare;
- un notaio può rilasciare la copia conforme di una pagina web, infatti, tale operazione deve essere adattata alla tipica attività notarile di rilasci o di copie, individuando gli elementi caratterizzanti tale tipologia di documento informatico dal punto di vista della sua realtà fenomenica.
Pagamenti dell'amministrazione
Contenuti
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture denominato "Indicatore di tempestività dei pagamenti"
Dlgs 33/2013 - Articolo 33
Articolo 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».
Contenuti
- Coordinate bancarie comprese di IBAN
- Identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale
- I codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Articolo 36 - Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
In questa sezione: