Avvertenze stampa

Avvertenza!

La stampa di questo contenuto dal sito web non costituisce copia autentica.

L'efficacia probatoria del documento informatico è disposto dell'art. 21 del CAD: "1. Il documento informatico, cui è a pposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualit&agrav; sicurezza, integrità e immodificabilità ... [...]"

La validità del documento sul sito web è garantito dal certificato crittografico di firma presente in tutte le pagine web. Ogni volta che avviene una conversione di forma (esportazione, stampa della pagina, copia del testo, ecc) il documento risultate non è più firmato, quindi, tutte le copie perdono ogni validità legale.

Le copie non hanno alcun carattere di ufficialità o validità legale, per diffondere informazioni pubblicate sul sito web si può procedere in due modi:

  1. diffondere e/o memorizzare l'url del contenuto che si intende salvare;
  2. un notaio può rilasciare la copia conforme di una pagina web, infatti, tale operazione deve essere adattata alla tipica attività notarile di rilasci o di copie, individuando gli elementi caratterizzanti tale tipologia di documento informatico dal punto di vista della sua realtà fenomenica.

Servizi erogati

Contenuti

Carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Art. 32, c. 1

Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Contenuti

I costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale, per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo

Art. 32, c. 2, lett. a, Art. 10, c. 5

Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

Contenuti

I tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente

Art. 32, c. 2, lett. b

Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.v

Contenuti
  • I tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata (per le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)

Tali disposizioni non riguardano gli enti locali

Art. 41, c. 6

Art. 41 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.