Decreto T.A.R. Calabria-Catanzaro – n. 609/2020 R.P.C. del 23/11/2020 – sospensione Ordinanza Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020 – ripresa attività didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.
Si comunica che il T.A.R. Calabria-Catanzaro, con decreto n. 609/2020 R.P.C., che si allega alla presente, trasmesso a quest’Ufficio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro nonché dalla Regione Calabria, ha sospeso l’Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020, nella parte in cui è stata ordinata sull'intero territorio regionale, dal 16 novembre 2020 a tutto il 28 novembre 2020, la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza. Con successivo comunicato apparso sul sito web istituzionale del TAR Calabria, consultabile al seguente link: “https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/sospesa-in-calabria-in-via-monocratica-la-didattica-a-distanza-sull-intero-territorio-regionale”, è stato precisato che: “La sospensione giudiziaria, in quanto riguardante un atto generale (l’ordinanza del presidente f.f. delle Regione Calabria), ha effetto su tutto il territorio regionale (e non solo per i ricorrenti)”.
Allo stato attuale, pertanto, sono da considerarsi in vigore le norme contenute nel D.P.C.M. del 3/11/2020, per le cosiddette zone rosse, tra le quali rientra la Calabria, in particolare laddove, all’art. 3 comma 4 lett. f), fa salvo: “lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia ... e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado”.
Per l’effetto i Dirigenti Scolastici della Regione Calabria in indirizzo sono invitati, nel rispetto dell’autonomia scolastica, a porre in essere immediatamente e comunque nel più breve tempo possibile, ogni conseguente provvedimento di competenza al fine di garantire lo svolgimento dell’attività didattica in presenza per come stabilito dal suddetto D.P.C.M.. E’ fatto salvo quanto eventualmente disposto in materia da Ordinanze emesse da Sindaci dei singoli Comuni della Regione Calabria.
In allegato il testo completo
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